CORONAVIRUS: E’ LEGITTIMO SOSPENDERE IL CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE?

La diffusione del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale ha comportato un’emergenza non esclusivamente sanitaria, ma anche finanziaria ed economica per imprese, professionisti e commercianti.

Infatti, la sospensione fino al 3 aprile 2020 di moltissime attività commerciali e produttive, disposta con una serie di decreti ministeriali - tra cui ricordiamo il DPCM 22 marzo 2020- ha creato una situazione di difficoltà economica delle stesse, che nonostante la sospensione de qua si vedono comunque soggette a dover far fronte alle spese legate all’attività, in primis al canone di locazione.

Giova precisare che ai sensi dell’articolo 65 del decreto c.d. Cura Italia, è stato riconosciuto, ai   soggetti   esercenti   attività   d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

È evidente, tuttavia, che tale disposizione non sia idonea a risolvere il problema di liquidità cui sono soggetti gli esercenti e, pertanto, occorre interrogarsi sulla legittimità della sospensione del canone di locazione dell’immobile ove viene esercitata l’attività temporaneamente sospesa.

Orbene, a fronte dell’impossibilità oggettiva di trarre le utilità dal bene, per tutto il periodo di emergenza, si verifica indubbiamente un oggettivo squilibrio del sinallagma che intacca la stessa causa del contratto: l’immobile è nella pacifica disponibilità del conduttore, il quale tuttavia non ne può godere ai fini dell’attività.

Tale circostanza, tuttavia, non è idonea di per sé a sospendere il canone di locazione ed occorre pertanto interpretare la vicenda alla luce dell’art. 2 della Costituzione, che pone in capo ai consociati un generale obbligo di solidarietà, anche economica, nonché alla luce delle norme del codice civile secondo cui le Parti devono comportarsi secondo correttezza e buona fede, anche nella fase esecutiva del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Si conclude, pertanto, che una logica ispirata all’equità dovrebbe indurre a ritenere corretta una riduzione del 50% del canone di locazione in modo tale da dividere tra le parti gli effetti di una situazione non imputabile a nessuna di esse.

Il conduttore che intenda valersi di siffatta tutela ha l’onere di formalizzare in modo accorto al locatore la richiesta di riduzione del pagamento del canone: allo stato non vi sono infatti provvedimenti che autorizzino la sospensione del pagamento dei canoni di locazione commerciale e pertanto il locatore in assenza del pagamento dei canoni, sarebbe legittimato ad agire per recuperarli e per promuovere un procedimento di sfratto per morosità.

Avv. Laura Mingrino

www.studiolegalemingrino.it