CORONAVIRUS: SPOSTAMENTO DEGLI AVVOCATI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Le limitazioni imposte dalla legge al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19 hanno evidentemente riguardato anche le c.d. attività professionali, che sono state oggetto tuttavia di una regolamentazione non univoca sul territorio nazionale: si evince, infatti, come tali attività a livello nazionale siano consentite senza limitazione, mentre in ambito regionale siano limitate ai servizi indifferibili ed urgenti ovvero sottoposti a termini di scadenza.

Orbene, in seguito alle sanzioni ricevute da alcuni avvocati lombardi sul presupposto che recarsi presso il proprio studio legale non potesse essere ritenuto un comprovato motivo di lavoro, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano si è rivolto al Prefetto di Milano al fine di ottenere un chiarimento in merito.

Il Prefetto, con nota del 13.4.2020, ha richiamato integralmente la nota del Prefetto di Sondrio, il quale: i) da un lato evidenzia la sospensione dell’attività giudiziaria ordinaria e di converso anche di quella dei procuratori legali, che sono chiamati ad operare in modalità di lavoro agile; ii) dall’altro, condivide la necessità degli avvocati di doversi recare quantomeno sporadicamente in studio al fine di reperire la documentazione e/o fascicoli di parte indispensabili per la prosecuzione del lavoro anche in modalità da remoto.

In conclusione, si ritiene giustificato – cum grano salis - lo spostamento in forza della necessità di porre in essere adempimenti indifferibili ed urgenti, che implicano l’acquisizione materiale di fascicolo e/o documentazione.

Avv. Laura Mingrino

www.studiolegalemingrino.it