CORONAVIRUS: TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Il momento di emergenza sanitaria in corso, a causa della diffusione del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, impone ai datori di lavoro l’attivazione di una serie di azioni finalizzate a proteggere la salute dei propri dipendenti.

Infatti, la tutela della salute dei lavoratori costituisce un obbligo del datore di lavoro ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 Cost e dell’art. 2087 c.c.: nello specifico, il datore di lavoro è tenuto non sono ad astenersi da comportamenti lesivi nei confronti dei lavoratori, ma altresì ad adottare tutte le misure necessarie in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro al fine di preservare l’integrità psicofisica e la dignità morale dei lavoratori sul posto di lavoro.

Si rammenta per completezza il D.Lgs 81/2008 che stabilisce una serie di obblighi specifici e procedure per la salvaguardia della salute e la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro.

Orbene, in considerazione di tale impianto normativo, la mancata adozione di adeguate misure finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori può comportare non solo il rifiuto legittimo del lavoratore di conformarsi alle direttive aziendali e quindi di recarsi al lavoro, ma altresì il diritto del lavoratore al risarcimento del danno alla salute eventualmente cagionato – secondo il rapporto di causalità - da comportamenti del datore di lavoro.

Al fine di evitare le conseguenze sopra descritte è quindi opportuno che il datore di lavoro nell’affrontare questo momento di particolare emergenza sanitaria, ponga in essere specifici comportamenti così come indicati nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato il 14.3.2020 da Governo, sindacati ed imprese.

Il protocollo nello specifico contiene le linee guida al fine di agevolare le imprese nell’adozione di protocolli anti contagio e per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, tra i quali si ricordano:

-         Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali aziendali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;

-         Pulizia e sanificazione dei locali aziendali secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 5443 del 22.2.2020 del Ministero della Salute in caso di presenza di una persona COVID-19 all’interno dei locali aziendali;

-         Pulizia a fine turno e sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adegueti detergenti sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;

-         Adozione di precauzioni igieniche, in particolare per le mani, da parte delle persone presenti in aizneda;

-         Messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani:

-         Adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale.

In conclusione, il datore di lavoro in un tale momento di emergenza sanitaria: i) deve rispettare scrupolosamente la normativa e le misure imposte dalla legge; ii) deve sempre agire nel rispetto delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia.

Avv. Laura Mingrino

www.studiolegalemingrino.it