ESISTE UN DIVIETO DI FREQUENTAZIONE DEI FIGLI CON IL NUOVO PARTNER?

Qualora non sussistano pregiudizi per i figli minori, il nostro ordinamento non contempla divieti o restrizioni circa la frequentazione dei figli con il nuovo partner dell’ex compagno/a.

Una richiesta del genitore volta ad inibire i rapporti tra i figli ed il nuovo partner dell’ex non potrebbe trovare alcun accoglimento soprattutto se la relazione con il nuovo compagno è oramai da considerarsi consolidata.

Alcuna disposizione normativa, infatti, prevede che il genitore separato debba frequentare i propri figli in modo esclusivo ed in isolamento da altre persone, con la conseguenza che il genitore separato ha senz’altro diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale.

A fortiori, si rammenta che proprio in base al principio della bigenitorialità, i figli anche dopo la separazione dei genitori continuano ad avere due genitori, con vite ormai distinte, ed è più che ragionevole che gli stessi vengano a contatto con i nuovi partner dei genitori.

Si ricorda all’uopo che il Tribunale di Milano con sentenza del 18 gennaio 2017 ha respinto la richiesta di un genitore che chiedeva il divieto di contatti tra i figli e il nuovo compagno dell’ex e segnatamente: “Va rigettata la domanda del genitore volta ad ottenere che il Tribunale inibisca i contatti tra i figli comuni e il nuovo partner dell’altro genitore là dove la relazione tra esso genitore e nuovo compagno si sia consolidata e per il tempo trascorso debba ritenersi che i minori abbiano ormai presumibilmente metabolizzato la presenza - nel caso di specie - del nuovo compagno nella vita della madre”.

In considerazione della tutela che occorre garantire al benessere psico-fisico del minore, risulta ovvio che tuttavia la frequentazione con il nuovo partner non debba creare nei figli un eccessivo disagio. Sul punto si cita la sentenza del Tribunale di Milano del 23 marzo 2013, secondo cui: “In assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a carattere costituzionale” e che “il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario (…) troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio”.

In conclusione, si ritiene che qualora non si ravvisino condizioni tali da nuocere al benessere psico-fisico del minore, alcun divieto alla frequentazione del figlio con il nuovo partner dell’ex possa essere posta in essere: ciò anche in considerazione al fatto che il graduale inserimento di nuovi compagni nella vita dei figli di genitori separati corrisponda al loro benessere e non costituisce in alcun modo sostituzione alle figure genitoriali.