LA DIFFERENZA TRA MULTA PENITENZIALE E CAPARRA PENITENZIALE

La multa penitenziale, ex art. 1373 comma 3 c.c., è una figura molto simile alla caparra penitenziale in quanto entrambe prevedono la corresponsione di una somma di denaro a fronte dell’esercizio del recesso da parte di una delle parti contrattuali.

Infatti, l’istituto della c.d. multa penitenziale assolve, non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all’art. 1386 c.c., alla sola finalità di indennizzare la controparte nell’ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell’altro contraente.

Ne consegue che in presenza di uno dei summenzionati istituti - diversamente da quanto avviene in tema di caparra cofirmatoria o di risoluzione per inadempimento - non è certamente richiesta alcuna indagine circa l’addebitabilità del recesso e ci si dovrà pertanto limitare a prendere atto dell’avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto da controparte.

Orbene, dopo aver analizzato – seppur succintamente - gli elementi di comunanza della multa penitenziale e della caparra penitenziale, occorre evidenziare l’aspetto per il quale le stesse si differenziano tra di loro.

L’unico elemento di discrimine è costituito senz’altro dal momento in cui viene richiesta la corresponsione della somma dovuta al fine di poter legittimamente esercitare il recesso contrattuale.

Infatti, se per la caparra penitenziale il versamento di detta somma è anticipato rispetto all’esercizio del recesso, per quanto attiene alla multa penitenziale il citato versamento deve essere effettuato contestualmente alla dichiarazione di recesso.

Di conseguenza, con riferimento alla multa penitenziale, la dichiarazione di recesso non è di per sé idonea a produrre lo scioglimento del contratto in quanto tale effetto si realizza esclusivamente attraverso l’effettiva corresponsione della somma pattuita.

 

Avv. Laura Mingrino

www.studiolegalemingrino.it