MODIFICHE AL CONTRATTO DI AGENZIA: FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM O AD PROBATIONEM?

Per modificare le previsioni contenute nel contratto di agenzia non è necessaria la forma scritta – richiesta dal legislatore solo ad probationem – in quanto anche il comportamento concludente delle parti è idoneo a modificare l’assetto contrattuale vigente tra di esse.

 

Le modifiche contrattuali devono certamente  avvenire d’accordo tra le parti, ma non devono essere necessariamente, ai fini della loro validità, contenute in un accordo modificativo scritto (forma scritta ad substantiam), potendo le stesse risultare semplicemente da facta concludentia.

 

Il legislatore, infatti, prescrive la forma scritta del contratto di agenzia solo ad probationem (art. 1742 comma 2 c.c.: “Il contratto deve essere provato per iscritto”), con la conseguenza che – per giurisprudenza consolidata - il contratto di agenzia, seppur stipulato per iscritto, può essere modificato dal comportamento successivo tenuto dalle parti (c.d. comportamento concludente).

 

Sul punto si rammenta che tale principio è stato ribadito a più riprese dalla giurisprudenza, secondo cui:

 

- “è possibile concordare la modifica delle originarie condizioni contrattuali relative agli aspetti retributivi per facta concludentia, e ciò anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto” (ex multis, Cass. 5496/2006).

 

- “in assenza di limiti contrattuali, la modifica della misura (…) poteva essere validamente convenuta con forma non scritta e provata per facta concludentia”(Cass. 8052/1999).

 

- “il nuovo assetto contrattuale si è sostituito ex nunc, per tacito consenso, al precedente assetto, in virtù della autonomia delle parti contrattuali (…) trattandosi sic et simpliciter di un nuovo accordo intervenuto tra le parti che ha sostituito il precedente” (Cass. 13379/2009; in senso conforme, Tribunale di Bologna 9.6.2008).

 

Dal punto di vista probatorio, gli scritti con i quali l’agente emette fattura e il preponente accetta provvigioni in misura diversa da quella inizialmente pattuita costituiscono “base idonea per argomentare l’intervenuta modificazione della misura contrattuale della provvigione nel corso del rapporto qualora dagli altri elementi della fattispecie ciò sia chiaramente desumibile” (Cass. 8053/1999).

 

Tutto ciò opera ovviamente solo se all’interno del contratto di agenzia non sia inserita la clausola secondo la quale ogni modifica deve essere redatta in forma scritta: in tal caso, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam dalle parti, qualsiasi accordo orale (per factaconcludentia) modificativo delle originarie pattuizioni dovrà intendersi nullo per difetto di forma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1352 e 1418 c.c.  


Avv. Laura Mingrino

www.studiolegalemingrino.it